Consob pubblica una proposta per regolamentare le ICO in Italia

Consob sottopone a consultazione pubblica una proposta per regolamentare emissione e circolazione di cripto-asset, tra cui ICO tramite piattaforme di equity crowdfunding

 

Consob consultazione pubblica su regolamento ICO in Italia

 

Con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni era stato riconosciuto il valore giuridico delle certificazioni tramite blockchain e degli smart contract (qui l’articolo di BeBeez).  Ma l’Italia fa ora un passo avanti con Consob che pubblica una consultazione pubblica, aperta fino al 19 Maggio, denominata “Documento per consultazione sulle offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività”.

In attesa della definizione in ambito europeo di un condiviso orientamento circa la qualificazione giuridica dei crypto-asset, la consultazione ha l’obiettivo di avviare un dibattito a livello nazionale sul tema delle offerte iniziali e degli scambi di cripto-attività, in connessione con la diffusione delle Initial Coin Offerings (ICOs) e, quindi, di crypto-asset nei quali investono i risparmiatori italiani.

Primo punto interessante è che Consob ritiene che i token siano titoli. Infatti, ricorda che il fenomeno delle ICOs è di sua pertinenza in quanto “sia le offerte primarie di cripto-attività (o token) sia le cripto-attività stesse possono presentare significativi elementi di similitudine con le offerte pubbliche di strumenti/prodotti finanziari”. E aggiunge anche che “la rappresentazione dei rapporti giuridici in un “token” (cosiddetta “tokenizzazione”) presenta profili di analogia con il meccanismo di creazione di securities, ovvero l’incorporazione dei diritti del sottoscrittore in un certificato, che costituisce titolo di legittimazione per il loro esercizio ma anche uno strumento per la più agevole trasferibilità dei medesimi”.

Alessandro Lerro, presidente di AIEC (Associazione delle piattaforme di equity crowdfunding) e presidente del comitato scientifico di Assofintech, ha commentato a caldo: “L’Italia è il primo Paese a voler offrire una disciplina organica e coerente dei cryptoasset, non limitata alla loro definizione o alla emissione, ma completa di una disciplina delle offerte (mercato primario) e di una disciplina degli scambi (mercato secondario). Alcuni Paesi più avanzati, come gli Usa, hanno correttamente riportato i cryptoasset al trattamento delle securities, poiché risulta difficile negare che tali siano. Nel nostro caso la Consob è andata oltre, affermando con grande lucidità che i vari tipi di token sono prodotti finanziari, definiti dal TUF, ma che per alcune loro caratteristiche meritano un trattamento particolare e quindi un corpo normativo speciale che ne regolamenti l’intero ciclo di vita”.

In sintesi, la consultazione di Consob chiede agli “stakeholder” di esprimere la propria opinione su tre elementi fondamentali delle ICO, che l’authority ha provato a definire:

  1. elementi costitutivi del fenomeno “token”
  2. approccio regolatorio rispetto alle offerte di cripto-attività di nuova emissione
  3. approccio regolatorio relativo alla successiva negoziazione.

1. Definizione

Consob sottolinea che, ferma restando la sussistenza dell’elemento dell’investimento (comune a prodotti e strumenti finanziari), i tratti distintivi della cripto-attività consistono:

  • nell’impiego di tecnologie innovative, tipo blockchain, onde incorporare nei token i diritti dei soggetti che hanno investito con l’obiettivo del finanziamento del progetto imprenditoriale sottostante, e
  • nella destinazione alla successiva negoziazione dei token (crypto-asset), la cui trasferibilità è peraltro strettamente connessa con la tecnologia impiegata, ovvero con la sua capacità di registrare e mantenere l’evidenza della titolarità dei diritti connessi con i crypto-asset in circolazione.

2. Emissione

Lo scopo è la tutela dei potenziali acquirenti, quantomeno con riferimento alle caratteristiche dei soggetti emittenti cripto-attività e alla messa a disposizione di adeguate informazioni in merito ai progetti imprenditoriali. Allo stato, secondo Consob, gli operatori meglio posizionati per poter offrire professionalmente assistenza nella realizzazione delle offerte di cripto-attività a un numero potenzialmente indeterminato di investitori appaiono i gestori di portali di equity crowdfunding.

Non si escludono però soggetti diversi, specializzati in ICO, purché in possesso di requisiti soggettivi richiesti alla categoria dei gestori di portali di crowdfunding.

Peraltro, Consob non ritiene necessario creare una situazione di regole rigide.  Ritiene invece più “utile prevedere un regime che in virtù di un meccanismo di opt-in consenta al promotore dell’iniziativa (emittente/offerente/proponente) di scegliere l’impiego di una piattaforma dedicata al fine di rivolgersi alla platea degli investitori in un contesto regolamentato”. Di conseguenza, le offerte promosse al di fuori delle piattaforme regolate resterebbero comunque legittime, a meno che il token integri la nozione di “prodotto finanziario”.

3. Mercati secondari (exchange)

Per quanto riguarda i mercati secondari, dove i token vengono scambiati, Consob propone la nozione di “sistema di scambi di criptoattività, quale insieme di regole e di strutture automatizzate, che consente di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di cripto-attività e di dare esecuzione a dette proposte, anche attraverso tecnologie basate su registri distribuiti”.

Un’ipotesi di disciplina potrebbe prevedere, da un lato, che solo le criptoattività che abbiano costituito oggetto di offerta al pubblico attraverso una o più piattaforme possono essere ammesse agli scambi e, dall’altro, l’iscrizione del sistema di scambi di criptoattività in un apposito registro della Consob.

Secondo Consob, infine, sarebbe opportuno prevedere che i sistemi di scambio siano dotati di regole e procedure idonee per l’accesso e l’identificazione dei partecipanti in modo tale da rendere inutilizzabili tecnologie basate su registri distribuiti nella forma “permissionless”, ossia con accesso libero anche anonimo.

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