Doccia fredda di Agenzia Entrate su molte piattaforme di P2P lending italiane

Le recenti risposte di Agenzia Entrate a due interpelli, escludono che le piattaforme di P2P Lending non autorizzate da Banca d’Italia possano operare il sostituto d’imposta del 26%

 

FIsco P2P lending agenzia entrate esclude sostituto imposta per piattaforme non autorizzate bankitalia

 

Due anni fa avevamo salutato con entusiasmo una misura contenuta nella legge di bilancio 2018 che parificava gli investimenti in prestiti attraverso le piattaforme di P2P lending a tutte le altre forme di investimento, consentendo la ritenuta alla fonte del 26% come sostituto d’imposta. Una misura importante perché, in tal modo, i redditi di chi ha investito non rientrano nell’imponibile IRPEF e quindi con aliquota quasi certamente più alta del 26%.

La misura, intendiamoci, rimane. Ma le risposte di Agenzia delle Entrate a due interpelli e, in particolare a uno dei due (risposta N 168 del 2020), raffreddano gli entusiasmi. In estrema sintesi, infatti, l’Agenzia ritiene che la misura della legge di bilancio è applicabile solo alle piattaforme qualificate come intermediario finanziario iscritto all’albo ai sensi dell’articolo 106 del TUB o come istituto di pagamento ai sensi dell’articolo 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d’Italia.

La grande maggioranza delle piattaforme italiane di P2P lending, non appartengono a nessuna delle due categorie, in quanto operano agenti di un istituto di pagamento francese (quasi sempre Lemonway). Dunque, chi investe su tali piattaforme non potrà godere del sostituto d’imposta del 26% ma dovrà dichiarare i proventi (tipicamente gli interessi) nella propria dichiarazione Irpef.

Inoltre, l’Agenzia conferma (questo anche nella risposta n 169 all’altro interpello) che nel caso il sostituto d’imposta sia applicabile, solo le persone fisiche potranno goderne, non le società, per le quali gli interessi percepiti concorrono al reddito d’impresa.

Riteniamo che tale interpretazione non infici la crescita di uno strumento che si sta affermando ccome una forma di investimento alternativo sempre più diffusa tra gli investitori italiani, ma sollecitiamo il legislatore a correggere la norma primaria in modo da non discriminare gli investimento con il P2P lending rispetto alle forme più tradizionali.

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