Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MISE sul beneficio fiscale del 50% per chi investe in startup e PMI

Il decreto del MISE conferma il beneficio fiscale del 50% per le persone fisiche che investono in startup e PMI innovative. Ma il MISE deve ora sviluppare il portale per le domande

 

MISE pubblicato DL attuativo beneficio fiscale 50% su investimenti

 

Lo scorso 15 Febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del MISE che recepisce quanto disposto dal “DL Rilancio” del Maggio scorso. Il decreto conferma l’agevolazione fiscale che è riservata alle persone fisiche e che si configura in una detrazione così strutturata:

  • detrazione dall’imposta lorda del 50% dell’investimento effettuato in startup innovative, fino ad un massimo di 100.000 euro annui, e per un ammontare pari quindi a 50.000 euro;
  • detrazione dall’imposta lorda del 50% dell’investimento effettuato in PMI innovative, fino ad un massimo di 300.000 euro annui, per un ammontare di detrazione, quindi, non superiore a 150.000 euro. Per gli investimenti che superano il limite di cui sopra, sulla parte eccedente ed in ciascun periodo d’imposta, si potrà detrarre un importo pari al 30% dell’eccedenza, nel limite di 200.000 euro in tre esercizi finanziari.
  • se la detrazione spettante supera l’imposta lorda, è possibile riportare l’eccedenza nel periodo d’imposta successivo, per un massimo di tre anni.
  • l’accesso alla detrazione fiscale è subordinato al mantenimento dell’investimento per almeno tre anni.
  • si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di
    sottoscrizione di aumenti del capitale
  • sono detraibili sia gli investimenti effettuati direttamente nel capitale di PMI e startup innovative ma anche quelli effettuati indirettamente, e cioè tramite organismi di investimento collettivi del risparmio.
  • non beneficiano delle agevolazioni gli investimenti in imprese del settore pesca e acquacoltura, produzione primaria di prodotti agricoli
  • per le startup o PMI innovative non residenti, che esercitano nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente a quanto viene dato in dotazione alle stabili organizzazioni stesse.

La procedura

Tutto ciò era già quasi tutto delineato nel testo del DL Rilancio, così come era definito che tali benefici avrebbero potuto essere erogati in regime “de minimis”, conformemente a quanto previsto dalle norme UE (regolamento UE N 1407/2013). Ricordiamo che tale regime consente agli Stati di concedere agevolazioni alle imprese per un massimo di 200 mila Euro in tre anni.

Non era però chiaro come tale vincolo avrebbe dovuto (e potuto) essere verificato in relazione alle agevolazioni fiscali sugli investimenti. Il decreto attuativo del MISE ha risolto il problema sancendo che le società beneficiarie (quelle cioè i cui investitori godranno dell’agevolazione fiscale) dovranno comunicare – solo attraverso una piattaforma informatica apposita – le seguenti informazioni, prima dell’effettuazione dell’investimento:

  • gli elementi identificativi dell’impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio;
  • l’ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
  • l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.

L’apposito piattaforma informatica verifica tramite il registro nazionale degli aiuti il rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale «de minimis» e, in caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei 200.000 euro per aiuti già ottenuti, l’impresa è tenuta a presentare una nuova istanza.

I potenziali problemi

Visto che la procedura richiedo lo sviluppo di una piattaforma che ora non esiste, cosa succede con gli investimenti effettuati nel 2020 e nel primo 2021?

Per fortuna, a questo il MISE ha riposto nel decreto stesso. Per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020, infatti, sarà prevista una “finestra separata” per l’invio della domanda da parte delle imprese, dal 1° marzo al 30 aprile 2021, che consentirà di trasmettere i dati utili anche dopo l’effettuazione dell’investimento.

Questa scadenza fa presumere che il software del MISE sarà pronto entro il 30 Aprile. Ce lo auguriamo.

Come faranno le piattaforme di equity crowdfunding a consentire ai loro investitori di dichiarare la loro intenzione di fruire dell’agevolazione prima di investire?

Ci auguriamo che il software del MISE metta a disposizione degli API per consentire l’interfacciamento delle piattaforme di equity mantenendo intatta la fluidità del processo di investimento.