Tra i contributi a fondo perduto per le startup, anche le spese per lanciare una campagna di crowdfunding

Il decreto del MISE per attuare l’art. 38 del decreto Rilancio include, tra le spese rimborsabili a fondo perduto, anche quelle per preparare una campagna di equity crowdfunding

 

Decreto attuativo MISE art 38 startup decreto rilancio

 

Lo scorso 14 Dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MISE che definisce le modalità attuative delle agevolazioni previste dall’art 38 del decreto Rilancio. La misura è definita “Smart Money” e regola le modalità di fruizione dei 9,5 milioni di euro per la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, organismi di ricerca.

Inoltre, regola anche le modalità di accesso ed erogazione dei fondi (almeno 60 milioni) allocati dal decreto Rilancio per agevolare gli investimenti in equity di business angels e altri soggetti pubblici o privati.

Spese per la realizzazione di piani di attività

I fondi, gestiti da Invitalia, verranno messi a disposizione per un massimo di €10.000 a startup come contributo a fondo perduto pari al 80% delle spese realmente sostenute che, tuttavia, non possono essere inferiori a €10.000.

Oltre a questa finalità (e cioè di consentire alle startup innovative il sostenimento delle spese connesse alla realizzazione di un piano di attività, svolto in collaborazione con gli attori dell’ecosistema l’innovazione), il decreto del MISE ha anche quella di attuare quanto disposto dal decreto Rilancio per facilitare l’ingresso nel capitale di rischio delle start-up innovative degli attori dell’ecosistema dell’innovazione.

Tra le spese ammesse al contributo a fondo perduto, nel decreto attuativo spuntano anche “i lavori preparatori per campagne di crowfounding” (ahinoi, scritto proprio così). Le altre spese ammissibili sono:

  • la consulenza   organizzativa,   operativa   e   strategica finalizzata allo sviluppo e all’implementazione del progetto;
  • la gestione della proprietà intellettuale
  • il supporto nell’autovalutazione della maturità digitale;
  • lo sviluppo e lo scouting di tecnologie;
  • la prototipazione, ad esclusione del prototipo funzionale;
  • solo se associata alla fornitura di servizi rientranti  negli ambiti che precedono, la messa a disposizione dello spazio  fisico  e dei relativi servizi accessori di connessione e networking

Le startup, tuttavia, possono richiedere il contributo solo se i servizi di cui sopra sono erogati da alcuni tipi di soggetti:

  1. incubatori certificati e acceleratori, istituiti dal decreto Innovazione del 2012 (n. 179/2012), e successivamente definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2016;
  2. innovation hub, per la cui definizione il decreto non rimanda a norme esistente, ma specifica (all’art. 1) che si tratta degli “organismi che forniscono alle imprese servizi per introdurre tecnologie, sviluppare progetti di trasformazione digitale, accedere all’ecosistema dell’innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo”;
  3. organismi di ricerca, che il decreto definisce come “un’entità (ad esempio, università o istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di tecnologia,  intermediari  dell’innovazione,  entità   collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità  principale  consiste  nello svolgere, in maniera indipendente, attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire un’ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attività   mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze”.

Le spese dovranno essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro 18 mesi dalla data di adozione della delibera di ammissione. Ma i termini per la presentazione delle domande saranno definiti in un successivo provvedimento.

Investimenti in capitali di rischio

Per le imprese che hanno già beneficiato degli interventi descritti sopra, la misura riconosce all’impresa un contributo a fondo perduto pari al 100% dell’investimento nel capitale di rischio attuato dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati, per un massimo di 30 mila euro per start-up innovativa.

L’investimento in equity, però, deve avere alcune caratteristiche:

  • essere attuato dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati;
  • essere attuato in sede di costituzione della start-up innovativa o successivamente alla costituzione, ferma restando l’attuazione in data successiva a quella di adozione della delibera di ammissione ed entro i 24 mesi successivi alla medesima data;
  • essere di importo non inferiore a 10.000 euro;
  • non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up innovativa, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti;
  • essere detenuto per un periodo non inferiore a 18 mesi;
  • non essere attuato tramite piattaforme internet di equity crowdfunding (stavolta scritto giusto).

I soggetti che possono sottoscrivere gli aumenti di capitale (o gli strumenti finanziari partecipativi o gli strumenti rappresentativi di capitale (warrant)), rimborsati dallo Stato possono essere, oltre ai tre elencati sopra, anche:

  1. i business angels, definiti come “gli investitori  informali  privati  che supportano la nascita e il primo  stadio  di  sviluppo  dei  progetti imprenditoriali apportando sia capitale, sia capacità gestionali. Ai fini di cui al presente decreto, i business angels devono essere dotati di competenze strategiche e gestionali e know-how maturati per un periodo non inferiore a due anni in imprese private”;
  2. gli investitori qualificati, così come definiti dall’art 100 del TUF.

 

E’ importante sottolineare che sia questi contributi, sia quelli precedenti, rientrano nel regime “de minimis”, regolamento UE del 2013, in base al quale tali aiuti di stato alle imprese sono ammessi fino a importi di €200.000 in tre anni.

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