Tutte le novità del regolamento europeo sul crowdfunding presentate in un webinar

In webinar di Lemonway, presentate le implicazioni del nuovo regolamento UE. La scadenza per adeguarsi è Novembre, ma l’Italia non ha ancora definito l’organo autorizzativo

 

 

In un webinar organizzato dall’istituto di pagamento Lemonway, sono state presentate e discusse le novità relative al nuovo regolamento europeo sul crowdfunding, entrato in vigore lo scorso Novembre ma cui tutte le piattaforme di equity lending crowdfunding si dovranno adeguare entro il prossimo Novembre. Tuttavia, è emerso che alcuni Paesi, tra cui l’Italia, che non ha ancora definito l’organo autorizzativo, hanno richiesto una proroga.

Nel corso del webinar, l’Avvocato Alessandro Maria Lerro di Avvocati.net, ha illustrato tutte le principali novità relativo agli ECSP (European Corwdfunding Service Providers), che ha poi commentato in un panel insieme al nostro AD Fabio Allegreni, in qualità di consulente della piattaforma ITS Lending e di Angelo Rindone, fondatore e CEO di Folkfunding, provider tecnologico di piattaforme di lending ed equity crowdfunding.

I Service Provider (le piattaforme)

Le piattaforme dovranno richiede l’autorizzazione all’autorità del proprio Paese anche per operare in altri Stati dell’UE. Sarà poi cura dell’Autorità trasmettere la richiesta all’ESMA. Non sarà dunque necessario aprire una società diversa in ogni Paese, anzi, è fortemente sconsigliato in quanto ciò implicherebbe richiedere una nuova autorizzazione nello Stato di competenza.

A tutela di investitori e stakeholder, sono molto stringenti le norme in materia di conflitto di interessi e, dunque, soci e amministratori della piattaforma non potranno in alcun modo avere interessenze con le società offerenti. Un’implicazione già presente in Italia per l’equity crowdfunding, ma finora non altrettanto applicato per quanto riguarda il lending.

In generale, l’ESMA vuole assicurarsi che le piattaforme siano correttamente strutturate per operare come attore nei mercati finanziari e, dunque, richiede da un lato, che gli amministratori presentino uno standard di professionalità riflesso nella passata esperienza in ambito finanziario e societario e, dall’altro, che le piattaforme adottino una struttura organizzativa un organigramma adeguati, indicando i soggetti interni preposti al governo dei diversi processi.

Offerte e investitori

Una novità densa di prospettive per le piattaforme e per gli investitori è che potranno essere collocati tutti gli strumenti finanziari previsti dalla Mifid, quindi non solo quote di capitale o prestiti “peer to peer”, ma anche obbligazioni, minibond, prestiti convertibili, prestiti convertendo e così via.

Gli offerenti dovranno però predisporre un prospetto informativo (KIIS: Key Investment Information Sheet), similmente a quanto accade oggi in Italia per l’equity crowdfunding. La raccolta, comunque, non potrà essere superiore a 5 milioni di euro (in Italia per l’equity crowdfunding il limite massimo è ora di 8 milioni).

Sono previste due classi di investitori, “sofisticati” e “non sofisticati”. I primi potranno investire senza limiti di importo. Si tratta di persone giuridiche che abbiano o fondi propri pari almeno a Euro 100.000 o un fatturato netto pari almeno a Euro 2.000.000, o un bilancio pari almeno a Euro 1.000.000; e persone fisiche che abbiano o un reddito lordo personale di almeno Euro 60.000, o un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contanti e le attività finanziarie, di un valore superiore a Euro 100.000. I secondi, invece, non possono investire per un importo superiore a €1.000 o al 5% del proprio patrimonio netto, a meno che non abbiano effettuato un test accettando il rischio sostenuto.

La piattaforma dovrà anche effettuare una valutazione del rischio relativo ad ogni singolo prodotto finanziario collocato incrociandolo poi con il profilo di appropriatezza dell’investitore non sofisticato.

Per quanto riguarda l’antiriciclaggio, le piattaforme dovranno sottoporre ad adeguata verifica sia gli offerenti sia gli investitori. L’EBA però prevede una sorta di “soft” KYC (Know Your Customer) a patto che i contratti abbiano una firma “forte” e che l’Istituto di Pagamento lo effettui a sua volta.

Autoinvest e Bacheca elettronica

Una novità densa di prospettive per le piattaforma e per gli investitori è l’introduzione del “Autoinvest”, fino ad oggi assolutamente vietato in Italia. Si tratta di fatto un nuovo servizio di investimento per cui l’investitore fornisce un mandato alla piattaforma per allocare al meglio un budget affidato su diverse offerte. L’investitore dovrà indicare almeno due parametri tra tasso di interesse minimo e massimo applicabile, data di scadenza minima e massima, gamma e ripartizione delle categorie di rischio, obiettivo di tasso annuo di rendimento dell’investimento.

La bacheca elettronica non è invece una novità per l’Italia, per quanto riguarda l’equity crowdfunding, lo è invece per il lending. E’ una sorta di “mercato secondario” non assistito che consente a chi detiene un titolo di pubblicare un annuncio di vendita sulla piattaforma o per chi vuole acquistarlo, un annuncio di acquisto. Venditore e Acquirente dovranno poi negoziare e concludere l’operazione al di fuori della piattaforma.