Le piattaforme di equity crowdfunding potranno collocare minibond (ma non al crowd)

Consob ha sottoposto a consultazione pubblica le modifiche al regolamento equity crowdfunding per consentire ai portali di collocare bond. Il “crowd” però ne sarebbe escluso

 

Regolamento equity crowdfunding Consob indagine preliminare

 

La Consob ha pubblicato lo scorso 20 giugno, per consultazione pubblica, una proposta di modifica del Regolamento sull’equity crowdfunding per recepire le novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2019; in particolare, la possibilità per le piattaforme di ospitare campagne di raccolta di strumenti di debito emessi da PMI.

In particolare, la nuova norma aveva modificato la definizione di “portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali” al fine di includere anche la “raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese”. Inoltre, la Legge di Bilancio prevede che la sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito sia riservata agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob.

Dunque, Consob, nel mettere mano al Regolamento, aveva le mani piuttosto legate. La sua discrezionalità si limitava sostanzialmente a chiarire meglio il contesto e a definire eventuali categorie di investitori che non rientrano in quelli “professionali”.

Nella sua proposta, Consob sgombra subito il campo dalle Srl: secondo il Codice Civile, infatti, queste società possono emettere strumenti di debito che, però, possono essere sottoscritti solo da investitori professionali.

L’Autorità concentra quindi la sua attenzione sulle categorie di investitori che potranno investire su bond emessi da Spa. In particolare, li estenderebbe:

  1. alle particolari categorie di investitori già contemplate, ad altri fini, dal Regolamento Crowdfunding, in particolare, alle fondazioni bancarie, agli incubatori di start-up innovative e agli investitori a supporto delle piccole e medie imprese
  2. a coloro che detengono un portafoglio finanziario, inclusi i depositi di denaro, per un controvalore superiore a 250 mila euro
  3. a coloro che si impegnano a investire almeno 100 mila euro
  4. agli investitori retail, nell’ambito dei servizi di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.

Si tratta di estensioni importanti che, nei limiti di quanto disposto dalla legge primaria, consentono la partecipazione di ampie fasce di investitori.

Tuttavia, non riusciamo a capire come mai sia il legislatore che, conseguentemente, Consob, ponendo grosse barriere al crowd, ritengano di fatto più rischiosi gli investimenti in strumenti di debito di quelli in capitale di rischio (equity crowdfunding).

Inoltre, non riusciamo a capire un’altra cosa: le piattaforme di lending attualmente attive e che stanno ottenendo performance ormai di livello europeo, dovrebbero adeguarsi a questo nuovo regime (e quindi rinunciare al crowd) oppure continuerebbero a seguire il regime attuale (generando l’unicum mondiale di un sistema di p2p lending bifronte?)

A completamento, va sottolineato anche che il nuovo regolamento prevede anche una timida apertura al mercato secondario di quote collocate attraverso campagne di equity crowdfunding. In sintesi, Consob apre alla possibilità di creare delle “bacheche informatiche” nelle quali chi ha intenzione vendere o acquistare quote di società che hanno chiuso con successo una campagna di equity crowdfunding, può pubblicare tale intenzione a mo’ di annuncio e senza indicazione del prezzo.

In sostanza, riportando le parole di Consob: “gli utenti pubblicherebbero manifestazioni di interesse in acquisto o in vendita, riportando la quantità di azioni o quote. I soggetti potenzialmente interessati all’annuncio potrebbero, quindi, reperire i contatti telefonici o l’indirizzo e-mail dell’offerente, utilizzando un apposito link reso disponibile sulla pagina della bacheca”.