Consob e Bankitalia disponibili a consultazioni in attesa della loro nomina come authority per il crowdfunding

In attesa che il Governo formalizzi l’istituzione della nuova authority sul crowdfunding, Consob e Bankitalia si dichiarano disponibili a incontrare informalmente le piattaforme

Consob e Bankitalia disponibili a incontrare piattaforme crowdinvesting priima della nomina formale

Lo scorso 21 Ottobre, Consob e Banca d’Italia hanno diffuso una comunicazione congiunta relativa al nuovo regolamento europeo sul crowdfunding.

La comunicazione congiunta di Consob e Banca d’Italia

Nella comunicazione, Consob e Bankitalia prendono atto che, a partire dall’11 novembre 2023 potranno continuare a operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese che avranno ottenuto l’autorizzazione ai sensi del Regolamento UE. E, inoltre, che pur essendo state designate dal Parlamento quali autorità competenti per l’autorizzazione e la supervisione dei prestatori di servizi di crowdfunding, potranno ricevere istanze formali per il rilascio dell’autorizzazione solo a seguito dell’adozione del decreto legislativo di attuazione.

Le due autorità rilevano come, a livello nazionale, il Regolamento introduce per la prima volta una disciplina comprensiva per il lending crowdfunding per le imprese, mentre sostituisce il quadro normativo nazionale applicabile ai gestori di portali di equity crowdfunding. E sottolineano che il nuovo Regolamento presenta complessità aggiuntive per le piattaforma che richiedono l’autorizzazione, prevedendo che gli operatori rispettino requisiti prudenziali e si dotino di assetti organizzativi idonei ad assicurare l’adeguata gestione dei rischi e la continuità dell’operatività, nonché norme a tutela degli investitori ispirate a quelle della Direttiva MiFID2.

La disponibilità a consultazioni

In attesa del completamento del processo di adeguamento della normativa, Consob e Banca d’Italia si rendono peraltro disponibili a favorire un ordinato avvio del nuovo regime, attraverso interlocuzioni informali per orientare gli operatori interessati alla futura presentazione delle domande di autorizzazione, fornendo anche chiarimenti o considerazioni preliminari sugli elementi informativi e documentali da allegare alle istanze.

A tal fine hanno messo a disposizione un modulo per fissare gli incontri, da trasmettere sia a Consob che a Banca d’Italia.

Il nuovo regolamento europeo apre sicuramente a nuove opportunità per il settore, ma presenta anche elementi di maggiore complessità. Riassumiamo quelli che a nostro parere sono i punti principali.

Opportunità per le piattaforme di crowdfunding

  1. Possibilità per le piattaforme di raccogliere in tutti i paesi UE (con alcuni vincoli: almeno lingua inglese, segnalazione alle autorità, attività di marketing soggette a norme di ogni paese)
  2. Possibilità di “gestione patrimoniale”: le piattaforme potranno offrire agli investitori l’allocazione dei fondi su diversi progetti o strumenti finanziari sulla base di profili di rischio determinati.
  3. Possibilità di collocare altri strumenti finanziari oltre a equity, prestiti p2p, minibond. Per esempio, prestiti convertibili, strumenti finanziari partecipativi ecc..

Maggiori complessità per le piattaforme e per gli offerenti

  • Processo di autorizzazione più complesso (soprattutto per le piattaforme di lending)
    • gli amministratori devono avere elevato standard di professionalità garantito da passate esperienze in ambito finanziario e societario
    • struttura organizzativa e organigramma adeguati, indicando i soggetti preposti al governo dei diversi processi (per esempio: Valutazione analisi tecnica dei progetti, Politica di gestione dei conflitti di interesse, Politica di prevenzione delle frodi, Responsabile interno compliance, Policy dei reclami, Responsabile Segnalazioni Policy Whistleblowing, Analisi merito creditizio, Responsabile Questionario di appropriatezza)
    • analisi del rischio relativo ad ogni offerta e incrocio con il profilo di rischio dell’investitore
    • policy stringente sul conflitto di interesse
    • antiriciclaggio: le piattaforme dovranno sottoporre ad adeguata verifica sia gli offerenti sia gli investitori.
    • piattaforme soggette a vigilanza di Consob e Banca d’Italia
  • Per le imprese
    • Limite di raccolta a 5 milioni
    • Predisporre un prospetto informativo (KIIS: Key Investment Information Sheet)
  • Maggiore tutela degli investitori
    • Sofisticati e Non Sofisticati (meno di 60k reddito o portafoglio minore di 100k) possono investire max 5% patrimonio o 1000 oppure fare un test, attraverso un software fornito dalla piattaforma.
    • Questionario di appropriatezza (Mifid): le piattaforme di equity lo fanno già da tempo, mentre quelle di lending lo devono introdurre
    • Attività di comunicazione ammesse secondo le regole di ogni Paese

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