Consob rilascia una proposta per regolamentare le criptoattività dopo una consultazione pubblica

Consob, a valle di un confronto pubblico con gli operatori di mercato, suggerisce un quadro normativo che definisce le criptoattività e regola piattaforme, exchange e custodia

 

Consob consultazione pubblica su regolamento ICO in Italia

 

Il 2 gennaio scorso, Consob ha proposto una normativa su criptoattivitàIco nel suo nuovo documento sulle criptoattività. Il documento “vuol essere un contributo al dibattito, elaborato in vista dell’eventuale definizione di un regime normativo in ambito nazionale che disciplini lo svolgimento di offerte pubbliche di cripto-attività e delle relative negoziazioni.

Il contributo è stato definito a valle di un confronto pubblico che ha coinvolto gli operatori di mercato attraverso la pubblicazione, il 19 marzo 2019, di un documento per la discussione seguito da un’audizione pubblica tenutasi il 21 maggio 2019 a Milano presso l’Università Bocconi di Milano. La consultazione si è chiusa il 5 giugno 2019, con 61 risposte pervenute (di cui 8 esponenti del mondo accademico, 4 associazioni di categoria, 7 da associazioni di categoria fintech, 2 operatori di mercato incumbent, 12 operatori di mercato fintech, 25 studi legali/professionali, 3 persone fisiche). Tra i rispondenti, rientrano: Abi, Borsa Italiana, Crowd Advisors, Gim Legal, CrowdFundMe, PwC, Sia, Studio Legale Zitiello Associati.

Definizione di Criptoasset

Il documento definisce criptoattività o criptoasset le “attività diverse dagli strumenti finanziari di cui all’art. 1 comma 2 TUF e da prodotti di investimento di cui al comma 1, lettere w-bis.1, w-bis.2 e w-bis.3, consistenti nella rappresentazione digitale di diritti connessi a investimenti in progetti imprenditoriali, emesse, conservate e trasferite mediante tecnologie basate su registri distribuiti, nonché negoziate o destinate a essere negoziate in uno o più sistemi di scambi.”

Piattaforme

I criptoasset possono sono negoziati all’interno di uno o più sistemi di scambi. I loro emittenti possono essere: società, persone fisiche, network di sviluppatori di prodotti. Nel caso in cui siano società, saranno tenuti a prevedere un’organizzazione per la direzione e il controllo della gestione, nonché a predisporre e pubblicare rendicontazioni contabili (anche oggetto di revisione), come richiesto dal Codice civile. Promotori persone fisiche o network di soggetti vari non sarebbero assoggettati ad un’analoga disciplina di legge. Ai fini della trasparenza, Consob propone la pubblicazione di:

  • un documento iniziale per l’offerta con informazioni minime (su modello degli white paper) sull’operazione (utilità dei token, impego delle risorse, rendimenti ecc.), sulle criptoattività (numero, valorizzazione, sistemi di incentivi, negoziabilità ecc.) e sulle piattaforme di exchange su cui le criptoattività saranno negoziate;
  • aggiornamenti annuali del white paper;
  • aggiornamenti straordinari del medesimo in caso di eventi eccezionali che mutano la Ico.

I gestori delle piattaforme, tramite autodisciplina, potranno aggiungere ulteriori requisiti. Resta in capo ai gestori delle piattaforme la gestione degli adempimenti per verificare la validità delle operazioni proposte. Il gestore della piattaforma interviene a livello tecnologico solo in fase di lancio dell’offerta, mentre le fasi di sottoscrizione e collocamento saranno gestite in maniera automatizzata tramite smart contract. Il gestore della piattaforma ha l’obbligo di assicurare l’affidabilità tecnologica; a tal fine, sono previsti a livello normativo: obblighi minimi di validazione/certificazione dei protocolli tecnologici utilizzati dai promotori; verifica di tali obblighi da parte di sponsor tecnologici dei promotori.

Exchange

Le piattaforme di scambio, ai fini dell’iscrizione e permanenza nel registro Consob, dovranno soddisfare requisiti specifici in materia di compliance, business continuity, due diligence, monitoraggio delle transazioni, informazioni sulle cripto-attività e di cybersecurity, che saranno modulati in relazione alle caratteristiche, al modello di servizio e di organizzazione della piattaforma di negoziazione. Le criptoattività potranno essere scambiate anche da soggetti già autorizzati alla gestione di portali di crowdfunding e di piattaforme di negoziazione di strumenti finanziari.

Sui sistemi di scambio registrati presso la Consob potrà essere effettuata anche una Initial Exchange Offering (IEO). Quest’ultima rappresenta un modello alternativo di offerta di token, dove l’emittente/offerente/proponente raccoglie capitali presso il pubblico offrendo in vendita i token direttamente su un exchange. La IEO sarà ammessa purchè siano disponibili adeguate informazioni per gli investitori in merito alle caratteristiche dei token e dell’offerta.

Custodia

Infine, per quanto concerne i wallet (servizi di portafoglio digitale), ossia i sistemi che consentono la custodia e il trasferimento del token per conto terzi, anche attraverso la detenzione delle chiavi crittografiche private, al fine di detenere, conservare e trasferire cripto-attività, Consob suggerisce di istituire due registri separati: uno per i sistemi di scambi di criptoattività e uno per i fornitori di servizi di portafoglio digitale. Potrebbero prestare i servizi di portafoglio digitale coloro che già svolgono un’attività di organizzazione di sistemi di scambi di cripto-attività ma anche chiunque rispetti i requisiti che dovrebbero appositamente essere dettati ai fini dell’iscrizione al registro tenuto dalla Consob. La proposta normativa da essa avanzata prevede l’iscrizione nell’apposito registro di fornitore di sistemi di portafoglio digitale per i soggetti dotati di:

  • regole e procedure relative all’identificazione dei clienti;
  • misure volte a proteggere adeguatamente le criptoattività ed a garantirne la segregazione e conservazione, nonché regole e procedure idonee con riguardo all’investimento delle risorse finanziarie;
  • misure per consentire il regolamento efficiente delle operazioni di negoziazione relative alle criptoattività da esso custodite;
  • procedure per identificare e gestire i rischi connessi con lo svolgimento dei servizi;
  • idonei presidi di organizzazione e funzionamento, incluso in materia di continuità operativa e sicurezza informatica;
  • adeguate procedure per la gestione dei conflitti di interesse;
  • risorse finanziarie sufficienti per la sana e prudente gestione.