ESMA pubblica importanti specificazioni relative al regolamento UE sul crowdinvesting

Le nuove FAQ dell’ESMA si riferiscono al perimetro di applicazione del Regolamento, alla protezione degli investitori non sofisticati e al conflitto di interessi

Regolamento UE crowdinvesting entro fine anno

ESMA ha pubblicato un aggiornamento alle Q&A sul Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.

Le nuove Q&A, in particolare, specificano meglio alcune questioni relative a due argomenti molto rilevanti:

  • il perimetro di applicazione del Regolamento
  • la protezione degli investitori non sofisticati
  • il conflitto di interessi

Perimetro di applicazione del regolamento

Con riferimento al primo tema, l’Autorità precisa che non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento i servizi di crowdfunding:

1. prestati mediante piattaforme offline

Il funzionamento di una piattaforma di crowdfunding non basata su Internet non costituisce un servizio di crowdfunding. Tuttavia, un CSP (Crowdfunding Service Provider, cioè la piattaforma) può svolgere altre attività e può quindi gestire una piattaforma che non è basata su Internet a condizione che sia conforme per tale attività ad altre normative nazionali o dell’Unione applicabili, inclusa, se del caso, MIFID II. In tal caso, tuttavia, il CSP non potrebbe beneficiare della possibilità di prestare questo tipo di servizio in altri stati membri. L’ESMA è inoltre del parere che ogni volta che un CSP intende offrire progetti di crowdfunding a investitori non sofisticati sia su una piattaforma di crowdfunding basata su Internet nell’ambito dell’ESPR e su una piattaforma non basata su Internet, è buona prassi che tale CSP si metta in contatto con la sua autorità competente per l’autorizzazione per verificare che la doppia offerta non generi problemi di protezione degli investitori per gli investitori non sofisticati.

2. le offerte rivolte ad un solo investitore

L’offerta di un progetto di crowdfunding a un investitore unico non costituisce un servizio di crowdfunding. Di conseguenza, l’ESMA ritiene che l’offerta di un progetto di crowdfunding a un unico investitore non costituisca un servizio di crowdfunding. Tuttavia, un CSP può impegnarsi nell’attività di offerta di progetti di crowdfunding a un unico investitore su questa base, a condizione che sia conforme a tale attività con altre leggi dell’Unione o nazionali applicabili.

3. le offerte di uno o più progetti proposte direttamente dal titolare tramite internet

L’offerta fatta direttamente agli investitori su un sistema informativo pubblicamente disponibile su Internet da parte del titolare di un progetto, non si qualifica come servizio di crowdfunding. Manca infatti l’elemento di “corrispondenza degli interessi di finanziamento delle imprese di investitori e proprietari di progetti” e, come tale, non richiede un’autorizzazione ai sensi dell’ECSPR. Tuttavia, a seconda delle sue caratteristiche esatte, tali offerte possono essere soggette a restrizioni e/o condizioni aggiuntive ai sensi di altre leggi europee e nazionali applicabili.

Protezione degli investitori non sofisticati

1. Simulazione della capacità di subire perdite

Secondo l’articolo 21 del regolamento, la piattaforme devono chiedre ai potenziali investitori non sofisticati di effettuare una simulazione in merito alla loro capacità di sostenere perdite, calcolata in misura pari al 10 % del loro patrimonio netto. ESMA precisa, in particolare, che, in caso di esito negativo della simulazione della capacità di subire perdite, un CSP non può impedire all’investitore non sofisticato di perfezionare l’investimento sulla piattaforma, in quanto tale test costituisce un’autovalutazione da effettuarsi nell’esclusivo interesse dell’investitore. Pertanto, per poter procedere con l’investimento, è necessario e sufficiente che l’investitore non sofisticato riconosca di aver ricevuto il risultato della simulazione.

2. Limitazione all’entità dell’investimento

Un CSP può accettare l’investimento di un potenziale investitore non sofisticato o di un investitore non sofisticato nei casi in cui tale investitore desidera investire un importo superiore a EUR 1.000 o al 5% del patrimonio netto di tale investitore, a patto che fornisca un consenso esplicito alla piattaforma e dimostri al fornitore di servizi di crowdfunding che l’investitore comprende l’investimento e i relativi rischi.

Quindi, se l’investitore non sofisticato non fornisce il consenso e/o non dimostra di aver compreso i rischi, il CSP deve impedirgli di investire.

3. Test di conoscenza, di simulazione patrimoniale e Mifid

Il test di conoscenza di ingresso e la simulazione della capacità di sopportare perdite, nonché le valutazioni di idoneità e adeguatezza ai sensi della MiFID II devono essere tutti eseguiti in modo estensivo. Tuttavia, le informazioni raccolte ai fini di una valutazione o di un test possono essere utilizzate ai fini di un altro (supponendo che le informazioni siano aggiornate). Ad esempio, le informazioni raccolte nel contesto della MiFID II possono essere utilizzate da un CSP per effettuare la valutazione della capacità patrimoniale di sopportare le perdite. Ove pertinente, le informazioni rimanenti potrebbero essere raccolte mediante un questionario supplementare.

Conflitto di interessi

Le entità collegate al CSP, anche quelle che hanno con esso un legame di «controllo», come quello che deriva dalla relazione esistente tra un’impresa madre e un’impresa figlia, possono essere accettate come investitori in progetti di crowdfunding offerti sulle sue piattaforme a condizione che i requisiti di cui all’articolo 8 del regolamento e in particolare i paragrafi (2), (3), (4), (5) e (6) sono debitamente rispettati.

Per esempio, la società controllante di una piattaforma può investire su un progetto offerto sulla piattaforma stessa, a patto che non detenga il 20 %, o più, del capitale azionario o dei diritti di voto della società offerente.

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