Nella legge di Bilancio 2018, incentivi per lending, equity e donation/reward crowdfunding

La legge di Bilancio 2018 include alcune misure che, in modo diretto o indiretto, possono incentivare l’utilizzo di lending, donation/reward ed equity crowdfunding

 

Legge bilancio 2018 misure crowdfunding

La legge di bilancio 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 1 Gennaio.

Nonostante molte delle istanze presentate dagli “stakeholder” e fatte proprie dalla Commissione Finanze della Camera non siano poi state approvate dall’Assemblea, alcuni suggerimenti sono stati presi in considerazione ed altri possono avere un impatto sugli strumenti di finanza alternativa, sebbene indirettamente.

A una prima lettura del testo, abbiamo provato a classificare i provvedimenti in funzione del loro impatto sulle forme di finanza alternativa: lending, reward/donation ed equity crowdfunding.

Lending

  • Tassazione proventi da peer to peer lending (Commi 43-44) – Promossa anche da Assofintech e presentata dall’On. Sebastiano Barbanti, la misura anzitutto inserisce nel testo unico delle imposte sui redditi, la nozione di “proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer  Lending”, purché tali piattaforme siano gestite da società autorizzate da Banca d’Italia in quanto finanziarie ex art. 106 TUB e/o da istituti di pagamento. Ma, soprattutto, assoggetta gli interessi ad una tassazione con sostituto d’imposta del 26% come gli altri strumenti finanziari, e non più all’aliquota marginale applicata ai redditi personali.

Donation/Reward

Le prime due delle seguenti misure incentivano chi dona. In particolare, le fondazioni bancarie che donano per iniziative a favore del welfare e le imprese che donano per ristrutturare impianti sportivi. Entrambe le misure, se opportunamente presentate dalle piattaforme di donation e reward crowdfunding, potrebbero alzare il target e la dimensione dei progetti.

La terza si riferisce invece ai proponenti. In particolare alle imprese culturali e creative che, risparmiando il 30% dei costi per molte delle proprie attività, potranno permettersi di raccogliere meno, a parità di dimensione del progetto.

  • Promozione del welfare di comunità (Comma 201) – A favore delle fondazioni bancarie che finanziano progetti destinati alla promozione del welfare di comunità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 65%. Si tratta di interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie
  • Sport bonus (Commi 363-366) – Credito d’imposta del 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40mila euro (e nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui) effettuate nel 2018 da imprese per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.
  • Credito d’imposta per le imprese culturali e creative (Commi 57-60) – Riconosciuto a favore delle imprese culturali e creative un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali. Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo. alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

Equity Crowdfunding

Qui le misure sono ancora più indirette, ma, se opportunamente utilizzate, potrebbero avere un impatto importante sulle piattaforme stesse e/o sulle PMI che lanciano le proprie campagne.

  • Abrogazione obbligo codice fiscale per investitori stranieri (Comma 45) – Anche per le transazioni finanziarie a favore di soggetti non residenti, non è più obbligatorio il codice fiscale ma basta indicare solo: a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale (nell’indicazione della sede e del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale). Ora è dunque possibile operativamente spingere investitori stranieri ad investire nelle campagne delle PMI italiane. Vedremo versioni multilingua delle piattaforme italiane?
  • PIR e società immobiliari (Comma 80) – Nel novero delle imprese nelle quali è possibile effettuare investimenti fiscalmente agevolati attraverso i piani individuali di risparmio sono incluse ora anche quelle che svolgono un’attività immobiliare. Le piattaforme di equity crowdfunding dedicate al real estate potrebbero attrarre parte della grande liquidità a disposizione dei fondi PIR? In effetti è più facile valutare un immobile che una startup e l’investimento è potenzialmente più liquido…
  • Redditi di capitale e redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate (Commi 999- 1006) – Applicazione ritenuta a titolo d’imposta del 26% anche per chi detiene partecipazioni superiori al 25% o diritti di voto superiori al 20%. Potrebbe essere un incentivo per le medie e grandi imprese ad acquisire quote rilevanti in startup o PMI e per queste ultime, cioè per loro fondatori, a cedere più facilmente le proprie quote?
  • Agevolazione per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi (Commi 89-92) – Credito d’imposta del 50% (fino a un importo massimo di 500mila euro) dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per la consulenza finalizzata all’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei. Ovviamente non si tratta di una misura che impatta direttamente sulle campagne di equity crowdfunding, ma è certamente un forte incentivo per prospettare una “exit” mediante quotazione alle PMI che hanno raccolto con equity crowdfunding negli anni scorsi o raccoglieranno nei prossimi.

Purtroppo, la legge di bilancio, come abbiamo premesso, non ha recepito molte delle proposte avanzate dagli stakeholder, sebbene la maggior parte fossero state approvate dalla Commissione Finanze della Camera (v. qui il nostro precedente articolo sulle proposte di Assofintech). Ci auguriamo che la prossima legislatura ne terrà conto, ma, se dovessimo dare delle priorità, crediamo che le seguenti misure potrebbero dare un forte impulso non solo al crowdfunding in sé, bensì a tutte le PMI e dunque a tutta l’economia italiana:

  1. Possibilità per le piattaforme di equity crowdfunding di intermediare anche strumenti di debito e non soltanto quote azionarie. In fondo i prestiti sono meno rischiosi e più liquidi dell’equity…
  2. Sostenere lo sviluppo di un mercato secondario delle quote, consentendo l’intestazione fiduciaria delle quote (regime già previsto dall‘art. 100-ter del TUF) anche successivamente alla sottoscrizione. Questa misura renderebbe più plausibile la creazione di un mercato secondario con un flottante rilevante.
  3. Consentire che gli interessi passivi pagati dalle imprese nei finanziamenti tramite piattaforme di peer-to-peer lending possano essere dedotti così come avviene a fronte di finanziamenti ottenuti da banche, da fondi o tramite emissione di bond.
  4. Introdurre il concetto di sandbox per le società fintech aprendo un tavolo di lavoro per facilitare l’introduzione di novità tecnologiche quali digital identity, contratti digitali, notarizzazione tramite blockchain.

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