Regolamento UE Crowdinvesting: in ritardo anche l’Europa non solo l’Italia

In una lettera alla Commissione Europea e al MEF, AIEC (associazione delle piattaforme italiane), sollecita a farsi carico dei rispettivi ritardi, ma propone anche una soluzione

Regolamento UE crowdinvesting entro fine anno

AIEC, l’associazione italiana equity crowdfunding, nella persona del suo presidente Alessandro Lerro, ha inviato una circostanziata lettera ai vertici europei e italiani per sollecitarne l’intervento ai fini di affrontare con urgenza due gravi ritardi che rischiano di affossare tutto il movimento europeo del crowdinvesting (qui il testo integrale della lettera).

Ricordiamo che già nei giorni scorsi (qui l’articolo di Crowdfunding Buzz), la Commissione Europea ha “messo una pezza” ritardando di un ulteriore anno la piena entrata in vigore del regolamento, con una proroga “concessa a tutti i fornitori di servizi di crowdfunding che attualmente operano a norma del diritto nazionale“.

Tale proroga è già stata recepita dalla Commissione che, se entro 90 giorni non si pronuncia, la approva implicitamente.

Ma i punti sottolineati nella lettera di AIEC permangono nella loro gravità, il primo per tutta Europa e il secondo, in particolare, per l’Italia.

Li riassumiamo qui in estrema sintesi, insieme alla soluzione proposta da AIEC.

  1. i sub-regolamenti (RTS) sebbene già stilati da ESMA ed EBA, non sono stati ancora recepiti dalla Commissione Europea e dunque non è scattato il countdown di 90gg per la loro effettiva adozione (come invece avvenuto per l’estensione di 1 anno del periodo transitorio). Di conseguenza, si rischia che, se nel frattempo venissero modificati, le autorizzazioni nel frattempo concesse non sarebbero più valide. AIEC dunque sollecita la Commissione a recepire formalmente i sub-regolamenti.
  2. in Italia, come abbiamo più volte sottolineato, l’authority non è stata ancora nominata. E con l’attuale situazione di incertezza sul governo, si temono ulteriori ritardi. AIEC propone allora un regime di “provisional authorization” cioè di adottare un processo di autorizzazione semplificata (peraltro previsto dall’art. 48.2 Regolamento (UE) 2020/1503*) che consenta a tutti gli operatori del crowdfunding, equity e lending, legittimamente operanti sulla base del diritto nazionale alla data di entrata in vigore del Regolamento, di ottenere immediatamente un’autorizzazione provvisoria. Tale autorizzazione verrebbe dunque:
    1. concessa al momento della verifica della completezza del dossier contenente la domanda di Autorizzazione Europea, ed in particolare della sussistenza degli elementi richiesti dall’art. 12 del Regolamento;
    2. confermata entro un periodo (che potrebbe essere di 12 mesi) nel quale l’Autorità Competente potrà analizzare il dossier e verificare anche in concreto l’operatività del CSP e la rispondenza alle procedure rappresentate nel dossier.

Viste l’importanza delle considerazioni, la ragionevolezza delle proposte e le buone relazioni che intercorrono tra AIEC e gli interlocutori di alto profilo contattati, siamo confidenti che questa lettera possa sortire effetti positivi.

L’occasione del convegno sul Crowdinvesting, organizzato dall’Osservatorio del Politecnico, potrà altresì essere un contesto ideale dove affrontare i temi sollevati.

* “Per la durata del periodo di transizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono disporre di procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding. Prima di rilasciare un’autorizzazione a norma di tali procedure semplificate, le autorità competenti si assicurano che i requisiti di cui all’articolo 12 siano soddisfatti”

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