La Commissione europea rilascia una proposta di regolamento per facilitare il crowdinvesting cross border

Pubblicata la proposta delle CE di un regolamento per equity e lending crowdfunding finalizzato a facilitare piattaforme cross-border. Ma i dubbi sono molti

 

Crowdinvesting regulation in Europe

 

Facendo seguito a una recente consultazione pubblica, la Commissione Europea ha rilasciato lo scorso 8 Marzo una proposta di regolamento per gli “European Crowdfunding Service Providers for Business”. In pratica si tratta di un dettagliato regolamento che istituisce la possibilità per le piattaforme di equity e lending crowdfunding che operano a favore delle imprese, di ottenere un passaporto europeo in modo da poter sollecitare il pubblico risparmio e finanziare imprese in tutti i Paesi UE, al di sopra dei regolamenti locali. La scelta per una piattaforma di ottenere questo “passaporto” sarebbe esclusiva: chi la sceglie opererebbe anche nel proprio Paese d’origine secondo le regole europee.

L’iniziativa è certamente lodevole in quanto lo scopo è di consentire a qualsiasi piattaforma europea di allargare il proprio mercato di riferimento a tutti i Paesi europei, evitando i costi legali e di adeguamento procedurale che si sosterrebbero ora per essere conformi ai differenti regolamenti locali.

Ad una prima lettura, tuttavia, emergono alcuni punti che parrebbero rendere limitante, se non addirittura controproducente, l’eventuale adesione di una piattaforma al “sistema” europeo.

Anzitutto il limite massimo di raccolta é fissato a €1 milione contro i 5 per esempio vigenti in Italia. Questo limite è inoltre riferito alla società per 12 mesi e non alla campagna, cosicché, anche se una società dovesse lanciare due round in un anno per un importo complessivo maggiore di 1 milione, non potrebbe farlo. Teniamo presente che in Italia si sono concluse con successo già tre campagne con raccolta superiore a 1 milione.

Inoltre il regolamento é molto rigido per quanto riguarda la comunicazione: le piattaforme non potranno mai comunicare una singola campagna su nessun mezzo, inclusi quindi email, anche interne, e social network. Come può allora una piattaforma accrescere la propria base utenti se non può comunicare le caratteristiche dei propri “prodotti”?

L’utilizzo di SPV (Special Purpose Vehicle) come strumento di raccolta é tendenzialmente vietato a meno che ESMA (l’ente di vigilanza a livello europeo) non lo ritenga giustificato. Questo potrebbe essere un problema per le piattaforme di real estate crowdfunding nel cui mercato di riferimento l’utilizzo degli Spv è praticamente obbligatorio.

Anche la gestione dei conflitti di interesse è piuttosto restrittiva, non consentendo, per esempio, a chi detiene almeno il 20% di quote della piattaforma di lanciare campagne di crowdfunding per sé o per società controllate. Una misura che renderebbe quantomeno problematico per fondi VC, banche o grandi imprese che puntano su Open Innovation, finanziare le piattaforme di Crowd Investing entrando nel loro capitale.

Tra gli aspetti positivi del regolamento, invece, sottolineiamo il fatto di prevedere le possibilità di includere sulla piattaforma una forma di mercato secondario, cioè un marketplace dove chi ha acquistato titoli può negoziarli direttamente.

Un commento:

  1. Pingback:Grande passo avanti dell’Europa sul regolamento equity e lending crowdfunding continentale

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