“Quer pasticciaccio brutto” del beneficio fiscale al 50% per gli investimenti in startup e PMI innovative

La burocrazia legata al beneficio fiscale del 50%, lo rende inapplicabile nel caso dell’equity crowdfunding. La posizione di Assofintech e di altri operatori

 

Problemi beneficio fiscale 50% startup e PMI

 

In un articolo pubblicato su queste pagine il 17 Febbraio scorso, avevamo riportato la notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del MISE che rendeva finalmente operativa la detrazione fiscale del 50% per gli investimenti fatti dalle persone fisiche in startup e PMI innovative. Tuttavia, avevamo già sottolineato alcuni problemi operativi, soprattutto per quanto riguarda l’equity crowdfunding.

Nel frattempo, il 1 Marzo scorso Invitalia, su incarico del MISE, ha rilasciato la “piattaforma informatica” (qui la circolare attuativa), che, come sembrerebbe leggendo il relativo manuale, si tratta sostanzialmente di un form on line.

Ma, dopo un periodo di analisi e riflessione, i nodi sono venuti al pettine.

In un comunicato, Maurizio Bernardo, Presidente di Assofintech li ha ben sottolineati: “il decreto di attuazione appena pubblicato presenta troppi problemi operativi, che vanificano la misura e ostacolano la crescita di tutto il settore, creando anche problemi di comunicazione”.

Come evidenziato dal Comitato Scientifico di Assofintech, per l’incentivo al 50%, il nuovo decreto introduce un meccanismo di controllo del MISE precedente all’investimento, incerto nei tempi e oneroso per le imprese coinvolte, che non consente di investire fino a completamento della procedura burocratica.

Nel caso di campagne di equity crowdfunding, che di prassi coinvolgono anche centinaia di investitori e si chiudono in tempi anche molto brevi, gli investitori dovrebbero scegliere se aspettare i tempi della procedura burocratica, che non ha termini perentori, o se rinunciare all’incentivo.

Ma questo non è l’unico problema del decreto”, continua Bernardo, “non viene infatti più contemplata la possibilità di investimenti tramite veicolo societario, molto diffusi nella prassi del settore”. L’unica possibilità di investimento indiretto passa cioè per gli OICR, una rarità nel panorama fintech.

C’è poi il problema della retroattività: il decreto prevede che le agevolazioni valgano per gli investimenti effettuati nel 2020, ma, in tal caso, le società potranno proporre le loro domande solamente nei mesi di marzo e aprile. “Se consideriamo che nel 2020 abbiamo avuto più di 18.000 investitori nell’equity crowdfunding, possiamo capire quanto possa essere difficile per le start-up presentare migliaia di domande in una finestra temporale così ristretta”.

Si tratta di un’occasione mancata” conclude il Presidente di Assofintech Bernardo, “e, coerentemente con la sua mission, la nostra associazione, attraverso il suo Comitato Scientifico, sta analizzando il quadro normativo complessivo per predisporre delle proposte al nuovo Governo per la modifica dell’operatività del nuovo regime, che possano meglio stimolare la crescita dell’innovazione italiana”.

Sono rilievi critici condivisi anche da molti operatori.

Interpellato da Crowdfunding Buzz, Matteo Piras, fondatore della piattaforma di equity crowdfunding Starsup, ha espresso tutta la sua preoccupazione: “Quello che più mi sorprende e mi preoccupa è l’incipit dell’articolo 5: Prima della effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria presenta apposita istanza tramite la piattaforma informatica di cui al successivo comma 2 secondo il facsimile di schema allegato al presente decreto (allegato A).  Ora, come si può pensare che si sappiano prima i nomi degli investitori? E non mi riferisco solo alle piattaforme di ECF ma un po’ a tutti i tipi di round”.

In un post sul suo account LinkedIn, Massimo Laccisaglia, presidente di Innovative-RFK, società di investimento in PMI con alle spalle un round record di equity crowdfunding, tra i quesiti che pone relativamente al decreto del MISE, sottolinea:

  1. In concreto, raggiunta la soglia del de minimis, l’investitore può usufruire della detrazione ulteriore per il 30% senza altri limiti che le soglie previste dal DM 7/5/2019?
  2. Come si calcola il de minimis nel caso specifico? In teoria se la detrazione 30% non è soggetta al regolamento de minimis, per la detrazione al 50% dovrebbe essere considerata ai fini della soglia “de minimis” solo l’eccedenza, cioè il 20%.
  3. Per il 2020 è applicabile al regolamento anche in questo caso la soglia amentata di 800.000 euro?
  4. Riguardo all’art. 5, Procedura di presentazione dell’istanza, sono stati considerati tutti gli aspetti di coerenza con l’impianto normativo italiano sotto i diversi profili giuridici, incluso il principio costituzionale di uguaglianza?
  5. E’ stata considerata l’inapplicabilità della procedura di cui all’art. 5 nella raccolta tramite crowdfunding, in cui è impossibile conoscere a priori gli investitori?

Su dirittobancario.it, Marco Sandoli (Di Tanno Associati), a commento del decreto scrive: “Oltre alla indubbia complessità della procedura di accesso all’agevolazione come configurata dal Decreto, risulta evidente come la natura preventiva dell’istanza sia difficilmente compatibile con le raccolte di capitale realizzate tramite piattaforme di equity crowdfunding. Infatti, in tale genere di operazioni l’investitore esegue il versamento in piena autonomia senza un preliminare contatto con l’impresa emittente che possa consentire una preventiva presentazione dell’istanza”. E aggiunge: “Deve inoltre rilevarsi che la preventività dell’istanza, oltre ad essere difficilmente compatibile con le raccolte tramite piattaforme di equity crowdfunding, non sembra aggiungere alcunché in termini di efficacia dei controlli sulla spettanza del beneficio. Infatti, anche ove l’istanza fosse presentata a valle dell’investimento (ad esempio, entro i trenta giorni successivi), sarebbe comunque possibile per il MISE verificare la disponibilità del plafond prima che l’investitore possa realmente fruire della detrazione, avvenendo ciò nella dichiarazione dei redditi presentata nell’anno successivo”.

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